Art. 3.
(Finanziamenti del Programma nazionale per la mobilità ciclistica e per la realizzazione e la manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia).

      1. Per l'elaborazione e le attività istruttorie del Programma nazionale per la mobilità ciclistica è istituito un apposito fondo, presso il Ministero dello sviluppo

 

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economico, con una dotazione annua di 1.500.000 euro.

      2. Per la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo di durata decennale con una dotazione annua di 60.000.000 di euro.

      3. Per la manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia, a decorrere dall'anno 2010, è istituito un apposito fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione annua di 5.000.000 di euro.

      4. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei trasporti, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva la ripartizione della quota annuale dei fondi di cui ai commi 2 e 3 tra le regioni. La ripartizione è effettuata secondo quanto stabilito dal Programma nazionale per la mobilità ciclistica, in proporzione alla lunghezza e alla complessità degli itinerari ciclabili d'Italia compresi in ogni regione, dando priorità agli itinerari principali.

      5. Qualora le regioni o gli enti locali abbiano già realizzato parte degli itinerari ciclabili d'Italia individuati nell'allegato A, annesso alla presente legge, i medesimi enti utilizzano i fondi assegnati per riqualificare i tratti realizzati secondo le indicazioni delle linee guida approvate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e per la realizzazione di itinerari ciclabili di interesse locale che colleghino le emergenze ambientali e culturali locali con la rete degli itinerari ciclabili d'Italia.